Manutenzione dell’auto nuova in garanzia (III° Parte)

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La nozione di “Garanzia del Costruttore”o di buon funzionamento

l Costruttore del Veicolo si assumeva la responsabilità del buon funzionamento dell’intero veicolo acquistato dal Consumatore, riparando o sostituendo parti che si rivelassero difettose tramite una Officina debitamente autorizzata che gestisce il rapporto “contrattuale “ tra il Consumatore ed il Costruttore.
Il Costruttore risponde delle Parti assemblate sul veicolo, indipendentemente dal fornitore delle medesime, comprese parti come batteria, pneumatici etc.
L’intero modello della “Garanzia” riflette una concezione del rapporto tra le parti dove il Consumatore è Cliente della Casa Automobilistica, raggiunto tramite la rete organizzata della Casa stessa.
Oggi non è più così; il Venditore è tenuto ad assicurare la garanzia sulle auto da lui vendute e risponde direttamente al Consumatore di ogni difetto emerso nei 24 mesi seguenti la vendita (o di più se la casa pubblicizza garanzie estese per oltre 24 mesi).
Il Costruttore tipicamente subordina la propria responsabilità sulle parti difettose all’effettuazione della manutenzione ordinaria tipicamente strutturata in “tagliandi” da effettuarsi a percorrenza o scadenze temporali prescritte.

La nozione di Manutenzione Ordinaria

Per mantenere lo stato di efficienza previsto dalla Casa Automobilistica il veicolo deve essere sottoposto a periodiche ispezioni e sostituzione di materiali di consumo.
Durante queste fasi di ispezione le parti sottoposte ad usura vengono verificate e, se necessario, sostituite a pagamento; in caso di usura anomala o di difetti in altre parti che causano tale anomala usura l’Officina deve segnalare tale necessità perché l’Acquirente possa decidere il da farsi.
Durante il periodo di Garanzia ovviamente l’Acquirente richiederà l’applicazione della medesima.
L’aspetto rilevante della corretta manutenzione ordinaria è l’ ispezione sistematica del veicolo che è finalizzata a prevenire inconvenienti seri identificando difetti o anomalie in fase precoce. Questa è la ragione per cui la mancata effettuazione dei “tagliandi” è legittimamente ragione perché venga negata l’applicazione della Garanzia da parte della casa Automobilistica anche per parti apparentemente non direttamente coinvolte nei “tagliandi.
In effetti il contenuto delle operazioni relative ai “tagliandi” è descritto sommariamente nel “libretto d’uso e manutenzione” consegnato al Consumatore insieme al veicolo ( il “cosa”), mentre le procedure di ispezione ed i criteri di valutazione dello stato d’usura etc (il “come”), sono riservati alla letteratura tecnica, circolari e quant’altro che la Casa Automobilistica riservava alla propria rete di assistenza. Oggi, con modalità diverse da Casa a casa, tali informazioni sono obbligatoriamente rese disponibili anche agli Operatori indipendenti.

*Da anni è possibile effettuare i tagliandi ordinari della propria auto nuova, quindi ancora in garanzia, presso il proprio meccanico di fiducia, a patto che questo sia qualificato.

Il tutto grazie al REGOLAMENTO (CE) N. 1400/2002 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2002 relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (chiamato anche Direttiva Monti).

Ti ricordiamo che puoi trovare nel nostro sito ogni tipo di ricambio per la tua automobile.

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